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Riferimenti normativi
S T A T U T O
(ex D.P.G.R. 11.8.2000 n. 0284/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 35 del 30.8.2000, che ha approvato la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5908 del 30.5.2000)
Art. 1
(Natura dell’Azienda)
- L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone, con sede in Pordenone, è ente pubblico economico avente personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, ed è sottoposto alla vigilanza della Regione.
All’Azienda si applica, in quanto compatibile, la normativa generale in materia di società per azioni.
- Nell’ambito del territorio regionale l’A.T.E.R. di Pordenone, in materia di edilizia residenziale pubblica, ha competenza sul territorio della Provincia di Pordenone.
Art. 2
(Funzioni dell’Azienda)
Le funzioni e le finalità istituzionali dell’A.T.E.R. della Provincia di Pordenone sono previste dalla vigente normativa.
Art. 3
(Attività dell’Azienda)
L’Azienda può svolgere ogni attività strumentale al raggiungimento delle proprie finalità, ivi comprese le attività di amministrazione di edifici in condominio.
Art. 4
(Vigilanza)
La vigilanza della Regione sugli atti e sulle attività dell’Azienda è disciplinata dalla legislazione regionale vigente.
Art. 5
(Patrimonio dell’Azienda)
Il patrimonio dell’Azienda è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di cui ha acquistato la proprietà;
- da eredità, donazioni ed elargizioni che siano pervenuti all’Azienda, preventivamente accettati dal Consiglio di Amministrazione;
- dal patrimonio di altri Enti, Istituti od Aziende, delle gestioni comunali o provinciali per le case popolari e delle gestioni speciali di cui sia stata disposta la fusione o l’incorporazione nell’Azienda;
- da tutti gli apporti di carattere patrimoniale conseguenti a disposizioni legislative;
- da devoluzioni conferite da enti pubblici o da privati;
- da ogni altro apporto patrimoniale pervenuto nel rispetto della vigente legislazione.
Art. 6
(Organi dell’Azienda)
Sono organi dell’Azienda:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.
Art. 7
(Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e responsabilità dei dirigenti)
L’Azienda è organizzata in conformità ai principi di razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Art. 8
(Il Consiglio di Amministrazione)
- La composizione, la nomina e la permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dalla legislazione regionale vigente.
- In caso di decadenza, rinuncia o morte dei singoli componenti il Consiglio, si procede alla loro sostituzione con le stesse modalità stabilite per la nomina dell’uscente. Il consigliere subentrante resta in carica per il periodo residuo che rimaneva da compiersi dal consigliere sostituito.
- La prima riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente entro trenta giorni dall’efficacia del provvedimento regionale di nomina del Consiglio e dello stesso Presidente.
- I membri del Consiglio di Amministrazione assumono in proprio ed in solido le responsabilità derivanti dagli atti deliberativi alla cui formazione hanno concorso con il loro voto.
- Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda:
- adotta lo statuto e le eventuali modificazioni;
- nomina e revoca il Direttore;
- stabilisce le linee di indirizzo generale dell’Azienda, prefigura gli obiettivi pluriennali ed approva il bilancio, nonché i piani finanziari;
- definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
- approva i regolamenti interni per il funzionamento dell’Azienda e degli organi collegiali;
- delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant’altro previsto per l’attività dell’Azienda;
- nomina i componenti delle commissioni previste dalla vigente normativa e istituisce eventuali altri organi collegiali operanti all’interno dell’Azienda con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti ad essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall’Azienda medesima;
- approva i piani di vendita;
- verifica i risultati della gestione e la loro rispondenza agli obiettivi programmatici ed agli obiettivi generali dell’Azienda;
- approva gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale dipendente;
- dichiara l’incompatibilità o la decadenza dei Consiglieri di Amministrazione;
- individua l’Ufficiale Rogante dell’Azienda;
- adempie ad ogni altra incombenza riservata alla sua competenza dalla legge o da altra fonte regolamentare cogente.
Art. 9
(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale.
Le richieste di convocazione debbono debbono indicare le ragioni e l’oggetto della convocazione. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche ed i partecipanti sono tenuti al dovere di riservatezza.
- Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto, palese, favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- Gli avvisi di convocazione sono comunicati ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con comunicazione scritta, anche telegrafica, ovvero con fonogramma o telefax, e devono indicare il luogo e l’ora di inizio della seduta e gli argomenti sottoposti all’esame del Consiglio.
- In caso di particolare urgenza, riconosciuto poi tale dal Consiglio, la convocazione può essere effettuata con un giorno di preavviso, anche mediante fonogramma o altro mezzo idoneo.
Con le stesse modalità, per motivata urgenza, possono essere aggiunti argomenti a quelli già indicati nella convocazione.
- Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ovvero, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano d’età fra i presenti e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
- La delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione rifiuti la ratifica di un provvedimento adottato in via di urgenza dal Presidente deve disciplinare gli effetti e le conseguenze del provvedimento divenuto inefficace.
- I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.
- Il Direttore assiste, in qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio, esprime parere consultivo e cura la redazione dei verbali e le relative deliberazioni. I verbali e le deliberazioni sono trascritti e custoditi in un’apposita raccolta e sono firmati dal Presidente e dal Direttore (o da chi li ha sostituiti).
I componenti il Consiglio hanno facoltà di prendere visione dei verbali e formalizzare proprie eventuali osservazioni sugli stessi all’apertura della seduta successiva.
- Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive.
Art. 10
(Incompatibilità e decadenza)
- Le cause di incompatibilità e decadenza per lo svolgimento delle funzioni di Presidente, Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione dell’Azienda sono disciplinate dalla legislazione vigente.
- Non possono, inoltre, essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione e decadono dalla carica, qualora si verifichino le relative cause ostative:
-
- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- coloro che abbiano lite pendente con l’Azienda o che abbiano debiti o crediti, liquidi ed esigibili, verso di essa per i quali sia intervenuta legale messa in mora;
- gli assegnatari in locazione di unità immobiliari di proprietà o gestite dall’Azienda.
- La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo formale contestazione all’interessato della causa di incompatibilità ed assegnazione di un termine, per la presentazione di deduzioni scritte. La delibera che dichiara la decadenza è trasmessa all’Assessore regionale competente per referato, per i provvedimenti di competenza.
- L’incompatibilità non può essere dichiarata qualora la causa della stessa, se insorta successivamente alla nomina, sia rimossa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
- I Consiglieri di Amministrazione decadono, inoltre, dalla carica qualora non partecipino, senza motivata ed adeguata giustificazione, a tre riunioni consecutive del Consiglio.
- Sulla decadenza il Consiglio di Amministrazione provvede ai sensi dei commi precedenti.
- I membri del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a deliberazioni, atti e provvedimenti concernenti interessi loro, dei parenti ed affini fino al quarto grado e di società delle quali siano amministratori o direttori, ovvero delle società di persone di cui siano soci.
Art. 11
(Compensi)
- Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, al Presidente ed ai membri del Collegio Sindacale compete un’indennità di carica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione regionale. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell’Azienda.
- Ai componenti delle Commissioni previste dalla vigente normativa, nonché degli altri organi collegiali operanti all’interno dell’Azienda, compete un’indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.
- Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti all’Azienda.
- Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
Art. 12
(Il Presidente)
- La nomina del Presidente e la sua permanenza in carica sono disciplinate dalla legislazione regionale vigente.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell’Azienda e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente può adottare, nei casi in cui l’urgenza dell’adempimento, da indicarsi nelle motivazioni, sia incompatibile con i tempi necessari per l’adozione e l’esecutività della delibera consiliare, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio, convocandolo entro e non oltre 10 giorni per riferire in merito e chiederne la ratifica.
- I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono immediatamente esecutivi.
- Competono al Presidente:
-
- la sottoscrizione degli atti e della corrispondenza che riguardino materie appartenenti alla competenza del Consiglio di amministrazione;
- la valutazione sull’andamento dell’amministrazione per accertare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio;
- l’adozione dei provvedimenti e degli atti che gli siano espressamente attribuiti da norme di legge o regolamentari o da deleghe del Consiglio;
- l’eventuale avocazione di atti di competenza del Direttore, sia nel caso di particolari e comprovati motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento, sia nel caso di omissione o ritardo nell’esercizio di atti che il Direttore avrebbe dovuto compiere, la cui mancata esecuzione possa determinare pregiudizio per l’interesse dell’Azienda.
- In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente. La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni, le incompatibilità ed i compensi del Vicepresidente sono disciplinati dalla legge.
Art. 13
(Il Direttore)
- La nomina, la disciplina del rapporto di lavoro e le attribuzioni del Direttore sono disciplinate dalla vigente legislazione.
Il Direttore esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli Organi dell’Azienda.
- Il Direttore può delegare ai Dirigenti dell’Azienda proprie attribuzioni, con particolare riferimento all’emanazione di provvedimenti, ai poteri di spesa, alla stipula di atti, contratti ed alla firma di corrispondenza.
- Il Direttore ha la rappresentanza giudiziale dell’Azienda, dispone in ordine alle liti attive e passive, nonché, nel rispetto dei limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione, in ordine alle transazioni giudiziali e stragiudiziali.
- In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto designato dal Direttore medesimo.
Art. 14
(Il Collegio Sindacale)
La nomina, la permanenza in carica, le attribuzioni ed i compensi dei membri del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla vigente normativa.
Art. 15
(Gestione contabile e finanziaria)
La gestione contabile finanziaria dell’Azienda e le procedure di scelta dei contraenti per la stipula di contratti d’appalto e forniture avvengono nel rispetto della vigente normativa e delle eventuali disposizioni regolamentari.
Art. 16
(Programmazione della spesa e Bilancio di esercizio)
- L’esercizio dell’Azienda decorre dal 1 gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dell’anno stesso.
- Il Consiglio di Amministrazione può definire forme e contenuti di specifici strumenti finalizzati alla programmazione preventiva della spesa e degli investimenti inerenti l’esercizio.
- Il termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte del Consiglio scade il 31 maggio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio medesimo.
- Le modalità di redazione del bilancio di esercizio ed i suoi contenuti sono disciplinati dalla vigente normativa.
Art. 17
(Modifiche allo Statuto)
- Le deliberazioni di modifica al presente Statuto debbono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti e diventano esecutive dopo l’approvazione del Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.
- Le disposizioni del presente Statuto che si rivelino incompatibili con sopravvenute disposizioni di legge decadono automaticamente, senza necessità di deliberazione alcuna, dalla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni legislative.
L.R. 27.8.1999, n.24
Ordinamento delle Aziende Territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Reigonale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.
L.R 7.3.2003, n.6
Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica
L.R. 5.12.2008, n.16
Norme urgenti in materia di ambiente, territorio,edilizia,demanio marittimo e turismo.
Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della L.R n.6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile2004, n. 0119/Pres e successive modifiche.
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