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L’ASSEGNAZIONE,
LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
E LA CONSEGNA DEGLI ALLOGGI
BANDI DI CONCORSO
L’accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata
è condizionato alla presentazione di una domanda all’A.T.E.R. della Provincia di Pordenone competente per territorio.
Per poter presentare domanda gli interessati devono attendere che
venga pubblicato apposito bando, della durata di almeno 60 giorni,
all’albo comunale, presso la sede dell’A.T.E.R., nel sito internet dell’A.T.E.R.
e della Regione.
In tutti i Comuni della Provincia, al di fuori dei bandi di concorso, possono presentare domanda solo coloro che sono stati colpiti
da un provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio (non per morosità o inadempienze contrattuali)
e, dall’ 1 al 31 gennaio di ogni anno, gli anziani ultrasessantacinquenni il cui nucleo familiare sia composto da non più
di due persone.
DOMANDA
La domanda si presenta esclusivamente su modulo predisposto dal
l’A.T.E.R. competente per territorio che contiene una serie di domande alle
quali il richiedente deve rispondere in modo preciso e veritiero.
La compilazione del modulo costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazioni
e di stati, fatti e qualità personali proprie e dei familiari.
Eventuali attestazioni false sono penalmente perseguibili.
REQUISITI
Gli aspiranti inquilini delle A.T.E.R. devono possedere i seguenti requisiti:
a) risiedere o prestare attività lavorativa da almeno 10 anni, anche non
continuativi, nel territorio nazionale di cui 5 anni in Regione Friuli
Venezia Giulia;
b) avere cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione
Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i
requisiti previsti dalla vigente legislazione concernente la disciplina
dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;
c) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa nel Comune cui si
riferisce il bando, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti nel
Comune coloro che sono nati in Regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in Regione.
I nuclei familiari residenti in Regione, con presenza di soggetti disabili, (risconosciuti tali ai sensi della L.104/1992) possono accedere
ai bandi su tutto il territorio regionale;
d) non essere proprietari né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul
territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari;
e) non superare i limiti di reddito previsti dalla vigente normativa.
Non può concorrere né ottenere l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata chi è già inquilino di un altro alloggio di
edilizia sovvenzionata.
GRADUATORIA
La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di nuova costruzione o
che si rendano comunque disponibili è formata dalla Commissione per
l’accertamento dei requisiti soggettivi.
Tale Commissione, presieduta da un Magistrato, costituita per legge
e del tutto autonoma, decide sull’ammissione della domanda e sul
punteggio da attribuire in base ai seguenti elementi: reddito, nucleo
familiare, coabitazione, sovraffollamento, antigienicità dell’alloggio
abitato, periodo di permanenza in graduatorie precedenti, lontananza
tra residenza e posto di lavoro, periodo di residenza in Regione, onerosità
canone, anziani ultrasessantacinquenni, giovani coppie, singoli con
minori a carico, disabilità, sfratto, corregionali emigrati.
La graduatoria provvisoria viene pubblicata per trenta giorni all’albo comunale,
presso l’A.T.E.R. della Provincia di Pordenone, nelle sedi di decentramento comunale e
nel sito internet dell’A.T.E.R. e della Regione.
Agli emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della
graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine e, per
gli emigrati all’estero, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della
comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta
semplice, alla stessa Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso.
Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio del ricorrente,
i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto
presentare nel termine del concorso.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per il ricorso, la
Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria definitiva,
previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che
abbiano conseguito lo stesso punteggio.
La suddetta graduatoria viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.T.E.R., a
quello del Comune di riferimento oltre che sui siti internet dell’A.T.E.R. e
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Ai fini dell’assegnazione gli aspiranti inquilini si obbligano a comunicare
all’A.T.E.R. ogni eventuale variazione di indirizzo e della composizione del
proprio nucleo familiare.
CASI DI ESCLUSIONE
L’assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento
esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento,
è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.
ASSEGNAZIONE
Il richiedente cui spetta l’alloggio riceve dall’A.T.E.R. la lettera raccomandata A.R. di assegnazione.
L’alloggio viene proposto secondo l’ordine stabilito nella graduatoria
definitiva tenendo conto delle caratteristiche dell’alloggio e della composizione del nucleo familiare, nonché della presenza nel nucleo stesso
di soggetti disabili.
In caso di mancata accettazione senza giustificato motivo, l’A.T.E.R. inserisce il nominativo dell’avente diritto all’ultimo posto della graduatoria.
SCELTA ALLOGGIO E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE
L’assegnatario, accettato l’alloggio ed effettuata la scelta, compila la dichiarazione dei redditi del proprio nucleo
familiare necessaria per la determinazione del canone di locazione. Quando l’alloggio è pronto per la consegna,
l’assegnatario versa il deposito cauzionale e si procede al sopralluogo, sul posto ove sorge l’alloggio, per verificarne le condizioni.
Si procede poi alla sottoscrizione del contratto di locazione ed alla consegna delle chiavi dell’abitazione.
Entro 30 giorni, pena la decadenza, l’abitazione deve essere stabilmente occupata dall’assegnatario e la sua famiglia.
Il suddetto termine può essere prorogato dall’A.T.E.R. solo a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto.
CAMBIO ALLOGGIO
L’inquilino, nel corso del tempo, può veder modificate le proprie necessità alloggiative.
In tal caso esiste la possibilità di inoltrare domanda di
cambio alloggio mediante appositi moduli predisposti dall’A.T.E.R., eventualmente anche in base a specifco bando di concorso.
L’istanza può essere presentata solo da coloro che occupano l’alloggio da
almeno due anni e sono in regola con i pagamenti dovuti all’Azienda.
Il cambio può essere concesso dall’A.T.E.R. per le seguenti motivazioni:
DISDETTA
L’inquilino che non intenda più occupare l’abitazione assegnatagli può
in ogni momento comunicare per iscritto la disdetta del contratto di
locazione.
Il canone di locazione e gli accessori dovranno essere pagati fino alla
riconsegna dell’alloggio e, comunque, per almeno due intere mensilità
successive a quella nel corso della quale è stata comunicata la disdetta
stessa.
La restituzione dell’alloggio avviene con la riconsegna delle chiavi, da
effettuarsi all’atto del sopralluogo per l’accertamento delle condizioni
in cui trovasi l’alloggio stesso, anche ai fini dell’addebito dei lavori di
ripristino.
Nel caso in cui l’abitazione sia dotata di singolo impianto per il riscaldamento,
l’inquilino deve riconsegnare anche il "libretto d’impianto”
comprovante la regolarità dell’ impianto e l’effettuazione dei controlli periodici.
In caso di decesso dell’unico occupante l’alloggio, l’abitazione deve
essere riconsegnata all’A.T.E.R. dagli eredi o da chiunque abbia la disponibilità.
IL CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata viene determinato sulla base del reddito degli assegnatari,
tenendo conto del valore dell’alloggio.
Il canone di locazione viene aggiornato dopo ogni censimento sulla
base dei nuovi redditi percepiti dall’intero nucleo familiare.
IL METODO DI PAGAMENTO
DEL CANONE DI LOCAZIONE
L’A.T.E.R. comunica a tutti gli assegnatari la somma mensilmente dovuta,
distinta voce per voce.
Il pagamento del canone e delle altre somme eventualmente dovute,
quali rimborsi spese comuni e oneri accessori, ecc., va effettuato mensilmente in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese.
Per l’effettuazione del versamento si devono utilizzare i bollettini di conto corrente postale prestampati emessi dall’A.T.E.R. e recanti l’indicazione dell’utente, l’importo totale da corrispondere, il mese di riferimento
nonché la data di scadenza del pagamento.
È possibile versare quanto dovuto anche utilizzando il sistema della domiciliazione bancaria o postale, con addebito automatico sul conto corrente bancario o postale.
L’inquilino è comunque tenuto a rispettare i termini di pagamento.
RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
Gli assegnatari possono inoltrare richiesta di riduzione del canone di
locazione in caso di perdita del posto di lavoro o pensionamento, di
variazione del nucleo familiare causata da decesso o allontanamento
di componenti per matrimonio, convivenza more uxorio, trasferimento
posto di lavoro o per altre gravi, comprovate motivazioni.
Al fne di poter usufruire della variazione del canone di locazione, la caduta di reddito deve, comunque, provocare una riduzione del reddito
globale familiare (si terrà conto di tutte le entrate, anche non imponibili)
al momento della richiesta superiore al 30% rispetto a quello comunicato con l’ultimo censimento dei redditi.
Le richieste potranno essere presentate entro date prefissate, utilizzando un modulo predisposto dall’A.T.E.R..
CENSIMENTO DEI REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE
Il censimento dei redditi e delle situazioni anagrafiche degli assegnatari
permette l’aggiornamento dei canoni sulla base delle nuove situazioni
accertate.
Di norma ogni due anni, infatti, l’A.T.E.R., per precisi obblighi di legge, procede al censimento dei nuclei familiari e dei loro redditi.
Gli assegnatari devono comunicare all’A.T.E.R. le informazioni in merito
alle persone che, anche in via temporanea, fruiscono dell’alloggio ed ai
redditi dalle stesse posseduti.
L’operazione si effettua solitamente nel periodo in cui viene richiesta ai
cittadini la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali.
La comunicazione di dati non corrispondenti al vero comportano la revoca dell’assegnazione, oltre all’eventuale risarcimento dei danni che ne
siano conseguiti all’A.T.E.R..
LA MOROSITÀ
In presenza di morosità si provvede a diffidare l’assegnatario anche tramite legali di fiducia dell’Azienda.
Se la diffida non ha effetto viene avviata azione legale per il recupero del credito, con addebito di ogni onere. L’azione può giungere sino allo
sfratto dall’alloggio.
La regolarità nei pagamenti del canone e degli oneri accessori è indispensabile per garantire la salvaguardia del patrimonio immobiliare dell’A.T.E.R. e,
conseguentemente, migliorare il servizio garantito a tutti gli
inquilini ed è condizione per usufruire della possibilità di mobilità, della
riduzione del canone, dell’acquisto dell’alloggio quando previsto e di ogni altro benefcio.
LA REVOCA: MOTIVI E PROCEDURE
L’A.T.E.R. dispone in qualunque tempo la revoca dell’assegnazione degli
alloggi in locazione nei confronti di chi:
La revoca dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto.
ANNULLAMENTO DELL’ ASSEGNAZIONE
Qualora l’assegnazione dell’alloggio sia stata conseguita in violazione
delle norme vigenti al tempo dell’assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l’A.T.E.R. dispone
l’annullamento dell’assegnazione.
L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto
L ’OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
L’A.T.E.R., previa diffida con lettera raccomandata AR, dispone il rilascio
degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo e assegna il
termine di 15 giorni per il rilascio degli stessi.
OSPITALITA’
L’ospitalità è da considerarsi occasionale qualora non superi il periodo
di 45 giorni.
In tal caso non necessita di autorizzazione, né comporta comunicazione
dei redditi delle persone ospitate.
Per ospitalità a tempo determinato o a carattere definitivo s’intende la
convivenza di una o più persone con il nucleo assegnatario e giustifcata
da motivi assistenziali, sociali, affettivi, di studio o di lavoro, che presentino carattere di consolidata e necessaria continuità.
Le richieste di ospitalità per assistenza non producono alcun diritto alla
volturazione del contratto di locazione in caso di decesso o abbandono
dell’alloggio da parte dell’assegnatario.
Lo stesso principio vale per le badanti, la cui presenza nell’alloggio deve
comunque essere obbligatoriamente comunicata all’Azienda.
Gli ospiti devono possedere i requisiti previsti dalla legge vigente e l’alloggio deve essere di adeguate dimensioni.
L’istanza di ospitalità deve essere rivolta dall’assegnatario all’A.T.E.R., debitamente documentata e corredata
dalla certificazione attestante il possesso dei requisiti, compreso quello reddituale, degli ospitandi.
L’ospitalità viene concessa dall’A.T.E.R. anche per periodi di tempo predeterminati od a titolo precario.
I redditi degli ospiti, esclusi quelli percepiti dalle badanti per accudire
un familiare presente nell’alloggio, concorrono alla determinazione del
canone di locazione.
FONDO PICCOLE SPESE
Al fine di promuovere ed incoraggiare le iniziative di collaborazione ed
autogestione degli assegnatari, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone richiede ai propri inquilini un
modico importo mensile per metro quadrato di superficie dell’ alloggio
per permettere la costituzione di fondi atti alla copertura delle spese
di piccola e minuta gestione degli immobili (sostituzione lampadine e
vetri rotti, cura dell’area comune, etc.).
Le somme ricavate da tali addebiti vengono trasmesse, al termine di
ogni semestre, ai responsabili dei rapporti con l’A.T.E.R. della Provincia di
Pordenone (per comodità detti "Capifabbricato") per essere poste a disposizione della comunità degli assegnatari.
Con tale sistema l’ assemblea degli assegnatari resta del tutto libera di
decidere le modalità di impiego dei fondi comuni.
Alla fine di ogni gestione annuale, il Capofabbricato dovrà rendere pubblico ai coinquilini il rendiconto delle spese con i dati di approvazione
delle stesse.
In caso di sostituzione del Capofabbricato, dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Azienda dalla quale risulti:
Le mansioni di Capo-fabbricato possono essere svolte solo dagli intestatari dell’alloggio.
Nel caso di dimissioni da Capo-fabbricato, senza la nomina del sostituto,
l’Azienda provvederà a trattenere le quote del fondo "piccole spese" che
verranno trasmesse solo ad avvenuta rinomina dello stesso.
VOLTURAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La normativa regionale prevede la possibilità di voltura del contratto di
locazione in caso di decesso dell’intestatario, di divorzio o separazione
legale, di scioglimento della convivenza di fatto ed in caso di abbandono dell’alloggio da parte del titolare del contratto di locazione.
In caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono dell’ alloggio o di
ospitalità definitiva, chi subentra nella posizione giuridica dell’intestatario deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della
sua morte, che anche la sua situazione economica era considerata ai fini
del calcolo del canone, che faceva parte del nucleo familiare risultante
dall’anagrafe e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l’edilizia
sovvenzionata, fatto salvo, con riferimento all’indicatore della situazione
economica complessiva, il limite previsto per la revoca dell’ assegnazione.
L’ordine secondo il quale le persone rimaste nell’alloggio possono subentrare nell’intestazione del contratto di locazione è il seguente:
La manutenzione e le modalità di richiesta degli interventi manutentivi sono disciplinati dal "Regolamento per la ripartizione degli oneri di gestione e manutenzione".
RECLAMI
Qualora l’assegnatario ritenga che i servizi resi dall’A.T.E.R. non siano soddisfacenti, può inviare reclamo tramite lettera, fax o e-mail alla Direzione,
che provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente. Quest’ultimo istruirà la pratica e darà all’assegnatario comunicazione scritta dei provvedimenti adottati entro 60 gg. dal ricevimento del reclamo stesso.
NORME DI COMPORTAMENTO E DI BUON VICINATO
L’assegnatario è tenuto ad osservare il Regolamento d’Inquilinato che
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.
Il Regolamento prevede, come di seguito riportato, doveri e divieti da
rispettare.
DOVERI
DIVIETI
La violazione delle norme di comportamento e buon vicinato comporta, previa diffida, la risoluzione del contratto di locazione.
LA COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO NEL FABBRICATO
Nei fabbricati in cui é costituito il condominio, l’inquilino, che diventa
proprietario, assume la condizione di condòmino ed è investito di nuovi
doveri e diritti.
Di seguito, si riportano quelli che si ritengono più importanti, rimandando al Regolamento di Condominio ed al Codice Civile per un maggior
approfondimento degli stessi:
Per il proprietario cambiano anche le modalità di pagamento delle spese condominiali, la cui cadenza non sarà più mensile, ma avverrà mediante il versamento di rate d’acconto, con relativo conguaglio in occasione dell’annuale assemblea condominiale.
MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI
L’A.T.E.R., nello spirito di fornire un livello di servizio adeguato ed efficace
all’ utenza, stabilisce degli indicatori per monitorare le proprie prestazioni.