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Guida dell'inquilino

L’ASSEGNAZIONE, LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E LA CONSEGNA DEGLI ALLOGGI


BANDI DI CONCORSO
L’accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è condizionato alla presentazione di una domanda all’A.T.E.R. della Provincia di Pordenone competente per territorio. Per poter presentare domanda gli interessati devono attendere che venga pubblicato apposito bando, della durata di almeno 60 giorni, all’albo comunale, presso la sede dell’A.T.E.R., nel sito internet dell’A.T.E.R. e della Regione.
In tutti i Comuni della Provincia, al di fuori dei bandi di concorso, possono presentare domanda solo coloro che sono stati colpiti da un provvedimento esecutivo di rilascio dell’alloggio (non per morosità o inadempienze contrattuali) e, dall’ 1 al 31 gennaio di ogni anno, gli anziani ultrasessantacinquenni il cui nucleo familiare sia composto da non più di due persone.

DOMANDA
La domanda si presenta esclusivamente su modulo predisposto dal l’A.T.E.R. competente per territorio che contiene una serie di domande alle quali il richiedente deve rispondere in modo preciso e veritiero.
La compilazione del modulo costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di stati, fatti e qualità personali proprie e dei familiari. Eventuali attestazioni false sono penalmente perseguibili.

REQUISITI
Gli aspiranti inquilini delle A.T.E.R. devono possedere i seguenti requisiti:

a) risiedere o prestare attività lavorativa da almeno 10 anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale di cui 5 anni in Regione Friuli Venezia Giulia;

b) avere cittadinanza italiana o di uno stato membro della Unione Europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla vigente legislazione concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

c) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa nel Comune cui si riferisce il bando, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti nel Comune coloro che sono nati in Regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in Regione. I nuclei familiari residenti in Regione, con presenza di soggetti disabili, (risconosciuti tali ai sensi della L.104/1992) possono accedere ai bandi su tutto il territorio regionale;

d) non essere proprietari né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari;

e) non superare i limiti di reddito previsti dalla vigente normativa.
Non può concorrere né ottenere l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata chi è già inquilino di un altro alloggio di edilizia sovvenzionata.

GRADUATORIA
La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di nuova costruzione o che si rendano comunque disponibili è formata dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi.
Tale Commissione, presieduta da un Magistrato, costituita per legge e del tutto autonoma, decide sull’ammissione della domanda e sul punteggio da attribuire in base ai seguenti elementi: reddito, nucleo familiare, coabitazione, sovraffollamento, antigienicità dell’alloggio abitato, periodo di permanenza in graduatorie precedenti, lontananza tra residenza e posto di lavoro, periodo di residenza in Regione, onerosità canone, anziani ultrasessantacinquenni, giovani coppie, singoli con minori a carico, disabilità, sfratto, corregionali emigrati.
La graduatoria provvisoria viene pubblicata per trenta giorni all’albo comunale, presso l’A.T.E.R. della Provincia di Pordenone, nelle sedi di decentramento comunale e nel sito internet dell’A.T.E.R. e della Regione.
Agli emigrati all’estero è data notizia dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine e, per gli emigrati all’estero, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla stessa Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso.

Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio del ricorrente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.
Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per il ricorso, la Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La suddetta graduatoria viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.T.E.R., a quello del Comune di riferimento oltre che sui siti internet dell’A.T.E.R. e della Regione Friuli Venezia Giulia.
Ai fini dell’assegnazione gli aspiranti inquilini si obbligano a comunicare all’A.T.E.R. ogni eventuale variazione di indirizzo e della composizione del proprio nucleo familiare.

CASI DI ESCLUSIONE
L’assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento, è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.

ASSEGNAZIONE
Il richiedente cui spetta l’alloggio riceve dall’A.T.E.R. la lettera raccomandata A.R. di assegnazione. L’alloggio viene proposto secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva tenendo conto delle caratteristiche dell’alloggio e della composizione del nucleo familiare, nonché della presenza nel nucleo stesso di soggetti disabili. In caso di mancata accettazione senza giustificato motivo, l’A.T.E.R. inserisce il nominativo dell’avente diritto all’ultimo posto della graduatoria.

SCELTA ALLOGGIO E STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE
L’assegnatario, accettato l’alloggio ed effettuata la scelta, compila la dichiarazione dei redditi del proprio nucleo familiare necessaria per la determinazione del canone di locazione. Quando l’alloggio è pronto per la consegna, l’assegnatario versa il deposito cauzionale e si procede al sopralluogo, sul posto ove sorge l’alloggio, per verificarne le condizioni. Si procede poi alla sottoscrizione del contratto di locazione ed alla consegna delle chiavi dell’abitazione.
Entro 30 giorni, pena la decadenza, l’abitazione deve essere stabilmente occupata dall’assegnatario e la sua famiglia. Il suddetto termine può essere prorogato dall’A.T.E.R. solo a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto.

CAMBIO ALLOGGIO
L’inquilino, nel corso del tempo, può veder modificate le proprie necessità alloggiative. In tal caso esiste la possibilità di inoltrare domanda di cambio alloggio mediante appositi moduli predisposti dall’A.T.E.R., eventualmente anche in base a specifco bando di concorso. L’istanza può essere presentata solo da coloro che occupano l’alloggio da almeno due anni e sono in regola con i pagamenti dovuti all’Azienda. Il cambio può essere concesso dall’A.T.E.R. per le seguenti motivazioni:

  1. variazione in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;
  2. esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
  3. motivi di salute;
  4. presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili;
  5. gravi necessità familiari;
  6. impossibilità, per motivi economici, di corrispondere il canone di locazione.
Può essere autorizzato anche lo scambio di alloggio tra inquilini.
L’inquilino è obbligato, pena la revoca dell’assegnazione, ad accettare il cambio in caso di sottoutilizzo dell’alloggio.
Gli assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile nel caso intendano acquistarlo.
Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.

DISDETTA
L’inquilino che non intenda più occupare l’abitazione assegnatagli può in ogni momento comunicare per iscritto la disdetta del contratto di locazione.
Il canone di locazione e gli accessori dovranno essere pagati fino alla riconsegna dell’alloggio e, comunque, per almeno due intere mensilità successive a quella nel corso della quale è stata comunicata la disdetta stessa.
La restituzione dell’alloggio avviene con la riconsegna delle chiavi, da effettuarsi all’atto del sopralluogo per l’accertamento delle condizioni in cui trovasi l’alloggio stesso, anche ai fini dell’addebito dei lavori di ripristino.
Nel caso in cui l’abitazione sia dotata di singolo impianto per il riscaldamento, l’inquilino deve riconsegnare anche il "libretto d’impianto” comprovante la regolarità dell’ impianto e l’effettuazione dei controlli periodici.
In caso di decesso dell’unico occupante l’alloggio, l’abitazione deve essere riconsegnata all’A.T.E.R. dagli eredi o da chiunque abbia la disponibilità.

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IL CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata viene determinato sulla base del reddito degli assegnatari, tenendo conto del valore dell’alloggio.
Il canone di locazione viene aggiornato dopo ogni censimento sulla base dei nuovi redditi percepiti dall’intero nucleo familiare.

IL METODO DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE
L’A.T.E.R. comunica a tutti gli assegnatari la somma mensilmente dovuta, distinta voce per voce.
Il pagamento del canone e delle altre somme eventualmente dovute, quali rimborsi spese comuni e oneri accessori, ecc., va effettuato mensilmente in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese.
Per l’effettuazione del versamento si devono utilizzare i bollettini di conto corrente postale prestampati emessi dall’A.T.E.R. e recanti l’indicazione dell’utente, l’importo totale da corrispondere, il mese di riferimento nonché la data di scadenza del pagamento.
È possibile versare quanto dovuto anche utilizzando il sistema della domiciliazione bancaria o postale, con addebito automatico sul conto corrente bancario o postale.
L’inquilino è comunque tenuto a rispettare i termini di pagamento.

RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE
Gli assegnatari possono inoltrare richiesta di riduzione del canone di locazione in caso di perdita del posto di lavoro o pensionamento, di variazione del nucleo familiare causata da decesso o allontanamento di componenti per matrimonio, convivenza more uxorio, trasferimento posto di lavoro o per altre gravi, comprovate motivazioni.
Al fne di poter usufruire della variazione del canone di locazione, la caduta di reddito deve, comunque, provocare una riduzione del reddito globale familiare (si terrà conto di tutte le entrate, anche non imponibili) al momento della richiesta superiore al 30% rispetto a quello comunicato con l’ultimo censimento dei redditi.
Le richieste potranno essere presentate entro date prefissate, utilizzando un modulo predisposto dall’A.T.E.R..

CENSIMENTO DEI REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE
Il censimento dei redditi e delle situazioni anagrafiche degli assegnatari permette l’aggiornamento dei canoni sulla base delle nuove situazioni accertate.
Di norma ogni due anni, infatti, l’A.T.E.R., per precisi obblighi di legge, procede al censimento dei nuclei familiari e dei loro redditi.
Gli assegnatari devono comunicare all’A.T.E.R. le informazioni in merito alle persone che, anche in via temporanea, fruiscono dell’alloggio ed ai redditi dalle stesse posseduti.
L’operazione si effettua solitamente nel periodo in cui viene richiesta ai cittadini la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali. La comunicazione di dati non corrispondenti al vero comportano la revoca dell’assegnazione, oltre all’eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all’A.T.E.R..

LA MOROSITÀ
In presenza di morosità si provvede a diffidare l’assegnatario anche tramite legali di fiducia dell’Azienda.
Se la diffida non ha effetto viene avviata azione legale per il recupero del credito, con addebito di ogni onere. L’azione può giungere sino allo sfratto dall’alloggio.
La regolarità nei pagamenti del canone e degli oneri accessori è indispensabile per garantire la salvaguardia del patrimonio immobiliare dell’A.T.E.R. e, conseguentemente, migliorare il servizio garantito a tutti gli inquilini ed è condizione per usufruire della possibilità di mobilità, della riduzione del canone, dell’acquisto dell’alloggio quando previsto e di ogni altro benefcio.

LA REVOCA: MOTIVI E PROCEDURE
L’A.T.E.R. dispone in qualunque tempo la revoca dell’assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:

  1. abbia perduto i requisiti richiesti per l’accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato per due anni consecutivi di due terzi il limite in vigore per l’accesso all’ edilizia sovvenzionata, salvo che si tratti di assegnatari ultrasessantenni ovvero di assegnatari il cui nucleo familiare comprenda soggetti disabili;
  2. non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero previa eventuale verifica mediante le competenti strutture comunali sulle condizioni sociali del soggetto;
  3. abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell’inquilino ovvero abbia usato l’alloggio in modo difforme dalla sua destinazione o lo abbia danneggiato gravemente;
  4. abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l’alloggio a terzi;
  5. non abbia mantenuto la stabile occupazione dell’alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell’A.T.E.R.;
  6. essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.

La revoca dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

ANNULLAMENTO DELL’ ASSEGNAZIONE
Qualora l’assegnazione dell’alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell’assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l’A.T.E.R. dispone l’annullamento dell’assegnazione.
L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto

L ’OCCUPAZIONE SENZA TITOLO
L’A.T.E.R., previa diffida con lettera raccomandata AR, dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo e assegna il termine di 15 giorni per il rilascio degli stessi.

OSPITALITA’
L’ospitalità è da considerarsi occasionale qualora non superi il periodo di 45 giorni.
In tal caso non necessita di autorizzazione, né comporta comunicazione dei redditi delle persone ospitate.
Per ospitalità a tempo determinato o a carattere definitivo s’intende la convivenza di una o più persone con il nucleo assegnatario e giustifcata da motivi assistenziali, sociali, affettivi, di studio o di lavoro, che presentino carattere di consolidata e necessaria continuità.
Le richieste di ospitalità per assistenza non producono alcun diritto alla volturazione del contratto di locazione in caso di decesso o abbandono dell’alloggio da parte dell’assegnatario.
Lo stesso principio vale per le badanti, la cui presenza nell’alloggio deve comunque essere obbligatoriamente comunicata all’Azienda.
Gli ospiti devono possedere i requisiti previsti dalla legge vigente e l’alloggio deve essere di adeguate dimensioni.
L’istanza di ospitalità deve essere rivolta dall’assegnatario all’A.T.E.R., debitamente documentata e corredata dalla certificazione attestante il possesso dei requisiti, compreso quello reddituale, degli ospitandi.
L’ospitalità viene concessa dall’A.T.E.R. anche per periodi di tempo predeterminati od a titolo precario.
I redditi degli ospiti, esclusi quelli percepiti dalle badanti per accudire un familiare presente nell’alloggio, concorrono alla determinazione del canone di locazione.

FONDO PICCOLE SPESE
Al fine di promuovere ed incoraggiare le iniziative di collaborazione ed autogestione degli assegnatari, l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pordenone richiede ai propri inquilini un modico importo mensile per metro quadrato di superficie dell’ alloggio per permettere la costituzione di fondi atti alla copertura delle spese di piccola e minuta gestione degli immobili (sostituzione lampadine e vetri rotti, cura dell’area comune, etc.).
Le somme ricavate da tali addebiti vengono trasmesse, al termine di ogni semestre, ai responsabili dei rapporti con l’A.T.E.R. della Provincia di Pordenone (per comodità detti "Capifabbricato") per essere poste a disposizione della comunità degli assegnatari. Con tale sistema l’ assemblea degli assegnatari resta del tutto libera di decidere le modalità di impiego dei fondi comuni.
Alla fine di ogni gestione annuale, il Capofabbricato dovrà rendere pubblico ai coinquilini il rendiconto delle spese con i dati di approvazione delle stesse.
In caso di sostituzione del Capofabbricato, dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Azienda dalla quale risulti:

  • il nominativo del Capo-fabbricato uscente;
  • il nominativo del Capo-fabbricato subentrante;
  • le firme del Capo-fabbricato uscente e di quello subentrante.

Le mansioni di Capo-fabbricato possono essere svolte solo dagli intestatari dell’alloggio.
Nel caso di dimissioni da Capo-fabbricato, senza la nomina del sostituto, l’Azienda provvederà a trattenere le quote del fondo "piccole spese" che verranno trasmesse solo ad avvenuta rinomina dello stesso.

VOLTURAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
La normativa regionale prevede la possibilità di voltura del contratto di locazione in caso di decesso dell’intestatario, di divorzio o separazione legale, di scioglimento della convivenza di fatto ed in caso di abbandono dell’alloggio da parte del titolare del contratto di locazione.
In caso di decesso dell’assegnatario o di abbandono dell’ alloggio o di ospitalità definitiva, chi subentra nella posizione giuridica dell’intestatario deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte, che anche la sua situazione economica era considerata ai fini del calcolo del canone, che faceva parte del nucleo familiare risultante dall’anagrafe e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l’edilizia sovvenzionata, fatto salvo, con riferimento all’indicatore della situazione economica complessiva, il limite previsto per la revoca dell’ assegnazione.
L’ordine secondo il quale le persone rimaste nell’alloggio possono subentrare nell’intestazione del contratto di locazione è il seguente:

  1. il coniuge superstite o il convivente more uxorio;
  2. i figli legittimi e naturali riconosciuti;
  3. i figli adottivi;
  4. gli affiliati;
  5. gli ascendenti di 1° grado.

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La manutenzione e le modalità di richiesta degli interventi manutentivi sono disciplinati dal "Regolamento per la ripartizione degli oneri di gestione e manutenzione".

RECLAMI
Qualora l’assegnatario ritenga che i servizi resi dall’A.T.E.R. non siano soddisfacenti, può inviare reclamo tramite lettera, fax o e-mail alla Direzione, che provvederà ad inoltrarlo all’ufficio competente. Quest’ultimo istruirà la pratica e darà all’assegnatario comunicazione scritta dei provvedimenti adottati entro 60 gg. dal ricevimento del reclamo stesso.

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NORME DI COMPORTAMENTO E DI BUON VICINATO
L’assegnatario è tenuto ad osservare il Regolamento d’Inquilinato che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.
Il Regolamento prevede, come di seguito riportato, doveri e divieti da rispettare.

DOVERI

  1. mantenere rapporti di buon vicinato con gli altri inquilini dello stabile, usare tutti i riguardi necessari a garantire una convivenza pacifica, evitare ogni motivo di disturbo ed, in particolare, qualsiasi rumore dalle ore 22 alle ore 7 e, nei mesi estivi, anche dalle ore 13 alle ore 16, vigilando sui propri familiari affinché non rechino disturbo alle persone o danni alle cose. Non è consentito l’esercizio delle attività di gioco su scale, pianerottoli, corridoi ecc.;
  2. mantenere l’alloggio, le sue parti esterne, finestre, terrazze e gli altri locali assegnati nella massima pulizia ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
  3. mantenere pulite le parti comuni (scale, pianerottoli, ingresso, scantinati, cortili, marciapiedi, punti di raccolta immondizie ecc.) e provvedere al taglio dell’erba, alla potatura ed alla innaffiatura delle piante secondo i turni stabiliti e concordati con gli altri inquilini;
  4. rimborsare all’Azienda ogni spesa sostenuta per lavori di sua pertinenza;
  5. rimborsare, in solido con gli altri inquilini, le spese per i deterioramenti o danni che fossero stati apportati a locali, pertinenze, installazioni od impianti di uso comune (qualora non sia possibile individuare i responsabili);
  6. ottemperare alle istruzioni impartite per la raccolta dei rifiuti e delle immondizie.

DIVIETI

  1. tenere animali presso l’alloggio o nelle parti di uso comune che arrechino disturbo, in qualsiasi modo, ai vicini;
  2. stendere la biancheria dalle finestre, dalle terrazze o dai balconi;
  3. scuotere e sbattere dalle finestre, dalle terrazze e dai balconi tappeti, stuoie, coperte, ecc.. Tale operazione è permessa solo (nelle ore convenute tra assegnatari) da balconi e finestre poste sul retro del fabbricato o negli spazi appositamente creati e dovrà effettuarsi nel rispetto del regolamento di Polizia Urbana;
  4. gettare immondizie ed altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada e nelle altre adiacenze;
  5. lavare terrazzi con abbondanti quantità d’acqua e stendere biancheria non sufficientemente sgocciolata nei locali stenditoi;
  6. depositare qualsiasi cosa, anche per breve tempo (ivi compresi vasi da fori, biciclette, ciclomotori, mobili, immondizie, ecc.), nelle parti comuni del fabbricato (scale, pianerottoli, ingresso, scantinato, cortili, marciapiedi, ecc.) non destinate all’uopo dall’Azienda;
  7. collocare vasi da fori od altri oggetti sui davanzali delle finestre, sui balconi e loro parapetti se non sicuramente ancorati e comunque sistemati in modo che l’acqua per l’innaffiamento non possa defluire ed arrecare danno o disturbo alle proprietà sottostanti;
  8. apporre targhe o insegne senza il preventivo benestare scritto dell’Azienda;
  9. tenere in deposito combustibile o altro mA.T.E.R.iale in quantità superiore a quella consentita dalle vigenti leggi;
  10. gettare negli apparecchi igienico-sanitari mA.T.E.R.iali che possano ostruire o danneggiare le tubazioni (es. plastica, gomma, stoffa, cotone, ecc.);
  11. mettere a dimora piante, coltivare ortaggi e fori negli spazi comuni senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda;
  12. modificare in qualsiasi modo l’ estetica del fabbricato (chiusura terrazzi, infissi, ecc.), apportare modifiche all’interno dell’alloggio e costruire baracche, box, depositi, ecc. nei cortili senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda;
  13. lavare automezzi usufruendo dell’acqua comune;
  14. parcheggiare fuori dai posti assegnati.
  15. abbandonare automezzi o motomezzi nelle aree di proprietà o amministrate dall’A.T.E.R.;
  16. fumare nelle parti comuni interne del fabbricato (ascensori, scale interne, corridoi, ecc.).

La violazione delle norme di comportamento e buon vicinato comporta, previa diffida, la risoluzione del contratto di locazione.

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LA COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO NEL FABBRICATO
Nei fabbricati in cui é costituito il condominio, l’inquilino, che diventa proprietario, assume la condizione di condòmino ed è investito di nuovi doveri e diritti. Di seguito, si riportano quelli che si ritengono più importanti, rimandando al Regolamento di Condominio ed al Codice Civile per un maggior approfondimento degli stessi:

  • il condòmino è obbligato a notificare per iscritto all’Amministratore il proprio domicilio, intendendosi, in difetto, domiciliato nell’appartamento di sua proprietà;
  • è obbligato a comunicare per iscritto all’ amministratore l’alienazione a terzi dell’unità immobiliare indicando le generalità ed il domicilio del nuovo proprietario. In caso di omissione le spese condominiali continueranno ad essergli addebitate;
  • non può occupare i locali e gli spazi di proprietà ed uso comune con costruzioni od altro, anche se di carattere provvisorio, salvo casi particolari e previa autorizzazione all’Amministratore;
  • non può apportare modificazioni alle cose comuni, anche se dirette al 31 miglioramento, al pari uso ed al maggior rendimento di esse, se non previa deliberazione favorevole dell’assemblea;
  • è tenuto a partecipare, per la quota spettante, alle spese di conservazione e adeguamento degli impianti centralizzati e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dello stabile, oltre a quelle indicate dall’art. 1117 del Codice Civile;
  • può ed ha interesse a partecipare, anche a mezzo di rappresentante munito di procura o delega scritta, alle assemblee condominiali che l’amministratore convoca annualmente, per approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso, di quello preventivo per il nuovo esercizio, alla nomina del nuovo amministratore e dell’eventuale sua retribuzione;
  • può richiedere copia conforme del verbale d’assemblea all’Amministratore, il quale deve rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta medesima;
  • può prendere visione del registro dei verbali e dei libri contabili tenuti dall’Amministratore, il quale è obbligato ad esibirli;
  • può chiedere assieme ad altri condòmini, purché rappresentino un sesto del valore dell’edificio, ai sensi dell’art. 66 delle "Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile", la convocazione di assemblee straordinarie.

Per il proprietario cambiano anche le modalità di pagamento delle spese condominiali, la cui cadenza non sarà più mensile, ma avverrà mediante il versamento di rate d’acconto, con relativo conguaglio in occasione dell’annuale assemblea condominiale.

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI AZIENDALI
L’A.T.E.R., nello spirito di fornire un livello di servizio adeguato ed efficace all’ utenza, stabilisce degli indicatori per monitorare le proprie prestazioni.

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